STATUTO

 

Art.1 COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione ISTITUTO GIULIO CESARE FERRARI, denominata in seguito “Associazione”. L’Associazione è un’associazione scientifica culturale, senza scopo di lucro.

Art. 2 SCOPI

♥ L’Associazione ha per scopi di:  promuovere lo sviluppo applicativo e la ricerca scientifica  della psicologia in ogni suo aspetto e branca, anche in collaborazione con Enti e Organizzazioni scientifiche pubbliche e private, nazionali, estere ed internazionali;

♥ Promuovere l’applicazione della psicologia in genere e delle sue metodologie funzionali in tutti i campi, sociale , economico, politico e culturale;

♥ promuovere lo sviluppo  la diffusione ed il coordinamento dell’insegnamento e della pratica della psicologia negli ambiti, scientifici e tra i professionisti – dirigenti, anche mediante la promozione e il riconoscimento di programmi di formazione professionale, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e simili;

♥   promuovere lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nonché lo studio, stesura e preparazione e aggiornamento di linee guida in ogni ambito della psicologia e delle sue applicazioni;

♥ curare, nei limiti consentiti dalla legge, i diritti e gli interessi dei propri associati compatibili con gli obiettivi dell’Associazione presso Autorità, anche giudiziarie, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;

♥ promuovere azioni, studi e applicazioni nei contesti che favoriscono interventi diretti all’integrazione  tra i popoli e implementi gli ideali di pace;

♥ individuare, promuovere e svolgere azioni  e attività finalizzate al sostegno della salute psico-fisica e all’arricchimento e lo sviluppo individuale e collettivo;

♥   promuovere e organizzare ogni forme di sostegno al volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente sociale e maturare lo spirito aggregativo;

♥ promuovere modelli di vita  contro ogni forma di inquinamento e per la garanzia della qualità dei prodotti e dei beni di consumo; promuovere per l’ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema;

♥   organizzare gruppi di studio tematici all’interno della sua struttura, denominati “Team tecnici”;
• promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde;
• promuovere ed organizzare rappresentazioni psico-teatrali ed altre attività culturali, quali elementi terapeutici
• promuovere ed effettuare attività ricreative;
• organizzare gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse naturalistico e del patrimonio storico culturale;
• promuovere ed organizzare attività sportive di tipo dilettantistico, come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo;
• promuovere ed organizzare manifestazioni di beneficenza per gli obiettivi e gli scopi dell’associazione;
• costituire “Punti d’incontro” al fine di meglio favorire, valorizzare ed avvicinare l’utente alle Istituzioni territoriali e supportare quest’ultime nella strutturazione del rapporto e di metodologie innovative,
• promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
• produrre, pubblicare, distribuire giornali, periodici, riviste, saggi, libri, materiale scientifico, didattico, audiovisivo ed altro materiale, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, anche per via telematica attraverso il sito dell’Associazione, od altro sistema tecnologicamente avanzato come può essere il podcasting;
• svolgere – a norma dell’Art. 118 della Costituzione Italiana – attività di interesse generale sulla base del “principio di sussidiarietà”;
• supportare ed assistere gli enti predisposti alla  prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
• sottoscrivere accordi di collaborazione, convenzioni, progetti finalizzati con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni;
• promuovere strutture di servizio per l’espletamento dell’attività dell’associazione; qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale o sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo. 

• con deliberazione del Consiglio Direttivo compiere atti e concludere operazioni contrattuali presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Roma, in Via Dogana Vecchia, n 11 – 00186 Roma     (00100). Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali cambiamenti di sede.

Art. 4 ASSOCIATI
Associati della Associazione possono essere le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi sociali e gli ideali trasmessi da Giulio Cesare Ferrari.

Gli associati si dividono in:
1) ordinari: sono associati ordinari, oltre a coloro che hanno costituito la Associazione, coloro che, avendone fatta domanda, dopo opportuna valutazione del Consiglio Direttivo, sono stati ammessi alla Associazione da almeno dodici mesi; ai primi dieci associati ordinari è attribuita la ulteriore qualifica di fondatori; solo gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee;
2) onorari: coloro che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicologia  e che siano stai ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari hanno diritto di essere ammessi quali associati ordinari della Associazione previa semplice domanda rivolta al Consiglio Direttivo;
3) sostenitori: coloro, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscano con lasciti o donazioni al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
4) corrispondenti: nominati dal Consiglio Direttivo, studiosi nazionali ed internazionali che intrattengono rapporti di collaborazione con l’Associazione;
5) ammessi: sono associati ammessi coloro che, avendo fatto domanda di ammissione quali associati ordinari, dopo opportuna valutazione del Consiglio Direttivo, sono stati ammessi alla Associazione; decorsi dodici mesi dalla loro ammissione, i soci ammessi acquisiscono di diritto la qualità di associati ordinari;
6) allievi: coloro che si iscrivono ad un corso di formazione organizzato dalla Associazione; essi, una volta superato l’esame conclusivo del corso di formazione in questione, ove ne facciano apposita domanda, hanno diritto di essere ammessi alla Associazione in qualità di associati ordinari. Tutti gli associati sono tenuti a contribuire al perseguimento degli scopi sociali e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Codice deontologico della professione di appartenenza, nonché alle linee guida elaborate dall’Associazione.

Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE
Chiunque intenda essere ammesso alla Associazione in qualità di associato ammesso deve presentare un’apposita domanda corredata da motivazione e curriculum al Consiglio Direttivo, che, dopo attenta e motivata valutazione, può deliberare l’accoglimento della domanda. Gli associati onorari possono essere ammessi tra gli associati ordinari previa semplice domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Art. 6 QUOTE ASSOCIATIVE
Tutti gli associati ordinari e ammessi sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, nella misura stabilita con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Solo gli associati ordinari in regola con i versamenti delle quote hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari dell’associazione.

Art. 7. PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione sarà composto dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Art. 8 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (salvo diversa destinazione indicata e/o imposta dalla legge).

Art. 9. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da: quote associative annuali dei soci; contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche; contributi di privati e imprese; contributi dei soci; donazioni e lasciti; entrate per attività occasionali e altro. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettate con riserva dal Consiglio Direttivo, che delibera sulle utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

Art. 10 RENDICONTO ANNUALE
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31.12.200. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno da 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione. Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle varie attività. I soci riuniti in assemblea ordinaria approveranno il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. I soci riuniti in assemblea ordinaria approveranno il bilancio preventivo entro il 30 aprile dell’anno di spettanza.

Art. 11. UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci o terzi. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione sono destinati al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali dell’ente e/o a beneficenza, all’acquisto di beni strumentali utili all’associazione e accantonati al fondo di riserva per futuri utilizzi.

Art. 12 SEZIONI E DIVISIONI
Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di Sezioni territoriali dell’Associazione o di Divisioni per campo di interesse, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Scopo specifico delle Divisioni è di riunire gli associati in funzione di interessi particolari.

Art. 13 ORGANI SOCIALI
Organi necessari dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea può deliberare la nomina di un revisore contabile esterno determinandone i poteri. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 14  L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati possono partecipare alle assemblee ma solo gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative annuali hanno diritto di voto. L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ordinari in regola con i versamenti. La convocazione deve avvenire mediante lettera di posta ordinaria o posta elettronica inviata a tutti gli associati almeno trenta giorni prima della data di convocazione all’indirizzo fornito dall’associato alla Associazione al momento della sua ammissione; ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall’associato al Consiglio Direttivo. L’Assemblea degli associati ha il compito di:
1) deliberare una volta l’anno sul resoconto finanziario e sull’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
2) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo tra gli associati ordinari e onorari;
3) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
4) decidere sulle questioni relative al buon andamento dell’Associazione, alla sua organizzazione e al raggiungimento degli scopi sociali;
5) decidere la decadenza anticipata del Consiglio Direttivo o di alcuni suoi componenti;
6) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e nominare l’eventuale revisore contabile esterno.
L’Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza degli associati ordinari in regola con le quote associative; in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati ordinari presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o dall’associato ordinario più anziano di età. Ogni Associato ordinario può rappresentare mediante delega scritta, non più di altri tre Associati ordinari. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dagli associati ordinari presenti in regola con le quote sociali. I verbali delle Assemblee vengono inviati a tutti gli associati di ogni categoria. L’Assemblea si deve tenere presso la sede sociale o in altro luogo comunque sito in Italia. Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dagli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative, purchè assenti, dissenzienti od astenuti, e dal Collegio dei Probiviri. L’impugnazione deve essere proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove l’Associazione ha sede notificato nel termine di sei mesi dalla data della deliberazione, ovvero, per gli associati assenti, entro sei mesi dalla pubblicazione del verbale nel sito internet dell’Associazione.

Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 7 membri, eletti dall’Assemblea fra i soci, nel rispetto del voto singolo di cui all’art. 2523 del C.C. e del criterio delle pari opportunità. Il numero sarà deciso dall’Assemblea, prima di procedere alla votazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. A tutte le operazioni elettorali presiede la Commissione Elettorale che è composta da tre membri soci eletti dall’assemblea. Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta. Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili.

In caso di parità di voti attribuiti, risulta eletto chi ha la maggiore anzianità di associazione all’Associazione.

Art. 17. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Si riunisce più volte l’anno ed è convocato dal Presidente.

Art. 18. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, fra i consiglieri eletti:
1 – il Presidente;
2 – il Vice Presidente;
3 – il Segretario Generale;
4 – il Segretario Economo;
5 – i Responsabili delle varie attività.dell’Assoc.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle linee generali fissate dall’assemblea.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
1 – predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
2 – dare esecuzioni alle delibere assembleari;

3 – formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
4 – elaborare l’eventuale bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate per le attività istituzionali relative all’esercizio annuale successivo;
5 – elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo d’anno precedente;
6 – stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l’Associazione;
7 – stabilire le quote associative all’Assemblea dei Soci;
8 – stabilire le norme per la regolamentazione dell’attività dell’Associazione;
9 – attribuire eventuali compiti e mansioni ai i soci nell’ambito delle attività istituzionali.

10 – revoca la qualifica di socio;

Art. 19. PRESIDENTE

Il Presidente dell’ACA dura in carica per tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, secondo le vigenti norme di legge.
Il Presidente in particolare ha il compito di:
1 – presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
2 – dirigere l’attività dell’Associazione;
3 – adottare provvedimenti d’urgenza, salvo ratifica degli organi competenti;
4 – concedere onorificenze e patrocini;
5 – concede deleghe per particolari compiti e funzioni.
In caso d’assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in mancanza di quest’ultimo dal Segretario Generale, successivamente, dal Consigliere che ha la maggiore anzianità associativa.

 

Art. 20. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa. Controlla il bilancio consuntivo. Dura in carica due anni ed è eletto nel corso dell’Assemblea nella quale sono eletti i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 21. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Il Presidente, Il Segretario, Il Segretario Economo